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ALCUNI DEI NOSTRI CASI DI SUCCESSO
La Sig.ra B.M.T. veniva ricoverato presso Struttura sanitaria ed ivi sottoposta ad intervento chirurgico di ernioplastica con protesi in rete. Il giorno successivo veniva dimessa con terapia domiciliare. Trascorsi pochi giorni, la Sig.ra B.M.T. veniva trasportata in P.S. per perdita di materiale siero-ematico dalla ferita chirurgica. Dopo i primi trattamenti, veniva nuovamente inviata a domicilio con terapia. Trascorsi ulteriori tre giorni, la paziente, era ancora una volta costretta a ricorrere al P.S. per deiscenza ed infezione della ferita chirurgica, quindi veniva nuovamente ricoverata e sottoposta ad intervento d’urgenza per flemmone della cute e sottocute con rimozione della protesi infetta. Il decorso post-operatorio era caratterizzato da un grave stato settico generalizzato che richiedeva ulteriore intervento chirurgico per evacuazione dell’ematoma infetto. Il processo infettivo risultava poi ormai irreversibile con ulteriore aggravamento delle condizioni della paziente che giungeva in breve tempo al decesso per shock settico.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico degli eredi di B.M.T., a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un Collegio di medici specialisti che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Milano, riconosceva la responsabilità della Struttura sanitaria e dei sanitari intervenuti presso la medesima, non solo per l’insufficiente sanificazione dei locali, posta la natura nosocomiale dell’infezione residuata alla paziente, bensì anche per l’imprudente e negligente approccio assistenziale e terapeutico del caso clinico. In conclusione, i CC.TT.UU. del Tribunale di Milano addebitavano la causa del decesso di B.M.T. a colpa della Struttura e dei sanitari della stessa.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno in favore degli eredi di B.M.T., sia a titolo successorio per il ristoro del danno patito dalla de cuius in vita, sia a titolo proprio per il ristoro del danno dai medesimi patito per la perdita del proprio congiunto.
La Sig.ra C.M., per pervietà del “dotto di Botallo”, veniva ricoverata presso Struttura sanitaria ed ivi sottoposta ad intervento chirurgico per chiusura percutanea di ampio dotto. L’intervento chirurgico non sortiva buon esito, tanto che la paziente era costretta a sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico di legatura del dotto. A seguito dei detti interventi alla Sig.ra C.M. residuava la paralisi cordale da lesione.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un Collegio di specialisti che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Milano, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti per aver provocato, per incaute manovre chirurgiche durante gli eseguiti interventi, la lesione cordale con conseguente grave disfagia.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno, sia non patrimoniale, sia patrimoniale, patito dalla Sig.ra C.M.
La Sig.ra B.M.T. veniva ricoverato presso Struttura sanitaria ed ivi sottoposta ad intervento chirurgico di ernioplastica con protesi in rete. Il giorno successivo veniva dimessa con terapia domiciliare. Trascorsi pochi giorni, la Sig.ra B.M.T. veniva trasportata in P.S. per perdita di materiale siero-ematico dalla ferita chirurgica. Dopo i primi trattamenti, veniva nuovamente inviata a domicilio con terapia. Trascorsi ulteriori tre giorni, la paziente, era ancora una volta costretta a ricorrere al P.S. per deiscenza ed infezione della ferita chirurgica, quindi veniva nuovamente ricoverata e sottoposta ad intervento d’urgenza per flemmone della cute e sottocute con rimozione della protesi infetta. Il decorso post-operatorio era caratterizzato da un grave stato settico generalizzato che richiedeva ulteriore intervento chirurgico per evacuazione dell’ematoma infetto. Il processo infettivo risultava poi ormai irreversibile con ulteriore aggravamento delle condizioni della paziente che giungeva in breve tempo al decesso per shock settico.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico degli eredi di B.M.T., a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un Collegio di medici specialisti che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Milano, riconosceva la responsabilità della Struttura sanitaria e dei sanitari intervenuti presso la medesima, non solo per l’insufficiente sanificazione dei locali, posta la natura nosocomiale dell’infezione residuata alla paziente, bensì anche per l’imprudente e negligente approccio assistenziale e terapeutico del caso clinico. In conclusione, i CC.TT.UU. del Tribunale di Milano addebitavano la causa del decesso di B.M.T. a colpa della Struttura e dei sanitari della stessa.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno in favore degli eredi di B.M.T., sia a titolo successorio per il ristoro del danno patito dalla de cuius in vita, sia a titolo proprio per il ristoro del danno dai medesimi patito per la perdita del proprio congiunto.
La Sig.ra P.M., gravida, alla comparsa dei primi dolori, si ricovera presso Struttura sanitaria per inizio travaglio ed ivi veniva praticato un parto spontaneo. Durante le manovre di espletamento del feto, il neonato subiva la lesione del plesso brachiale.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico dei genitori del minore danneggiato, a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava giudizio innanzi il Tribunale di Salerno. In corso di causa veniva nominato un Collegio di CC.TT.UU. che accertava la responsabilità dei sanitari intervenuti al parto per non aver eseguito le manovre secondo raccomandazioni scientifiche, con il conseguente danno subito dal bambino per la lesione del plesso brachiale.
Il giudizio si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento, sia del danno, non patrimoniale e patrimoniale futuro subito dal minore, sia del danno morale e patrimoniale subito dai genitori in proprio.
La Sig.ra G.M., a seguito di metrorragia, veniva ricoverata presso Struttura sanitaria, ove veniva programmata una isteroscopia poi mai eseguita. Per il persistere della condizione emorragica, la Sig.ra G.M. veniva ricoverata nuovamente presso il medesimo nosocomio, ove veniva riscontrata una estesa massa tumorale con conseguente blocco urinario, che richiedeva procedere a nefrotomia. A poca distanza dalle dimissioni, la Sig.ra G.M. decedeva.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico degli eredi di G.M., a seguito del parere medico degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico specialistico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Salerno, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti per non aver diagnosticato tempestivamente, in occasione del primo ricovero ospedaliero della paziente, la condizione neoplastica che, quindi, al successivo controllo risultava ormai in stato avanzato. In conclusione, i CC.TT.UU. del Tribunale di Salerno addebitavano la causa della perdita di chances di maggiore sopravvivenza della Sig.ra G.M. a colpa dei Sanitari intervenuti.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno, in favore degli eredi di G.M., sia a titolo successorio per il ristoro del danno biologico patito dalla de cuius in vita, oltre a quello per perdita di chances di sopravvivenza, sia a titolo proprio per il ristoro del danno dai medesimi patito per il minor tempo trascorso con il proprio congiunto.
Il Sig. B.M. veniva ricoverato presso Struttura sanitaria ed ivi sottoposto ad intervento chirurgico per apposizione di “pace.maker”. Durante la degenza post-operatoria, a seguito di disturbi gastrici, veniva sottoposto ad un secondo intervento di laparotomia mediana xifo-ombelicale. Previe dimissioni, dopo pochi giorni, il Sig. B.M. era costretto a ricorrere in urgenza presso altra Struttura, ove veniva nuovamente operato per peritonite da perforazione gastrica. Quest’ultimo intervento non risultava risolutore, tant’è che, a distanza di pochi giorni, il Sig. B.M. dcedeva per shock settico.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, incaricato dagli eredi di B.M., a seguito del parere medico degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico specialistico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Roma, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti per non aver praticato alcuna profilassi gastrica a seguito dell’intervento eseguito, nonché per aver imprudentemente dimesso il paziente nonostante la evidente infezione della ferita chirurgica. In conclusione, i CC.TT.UU. del Tribunale di Roma addebitavano la causa del decesso di B.M. a colpa dei Sanitari intervenuti.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno, per perdita parentale, in favore di tutti gli eredi di B.M.
La Sig.ra A.A., per coxartrosi, veniva ricoverata presso Struttura sanitaria ed ivi sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi all’anca. A seguito del detto intervento, la Sig.ra A.A. residuava gravi postumi permanenti che non le consentivano la deambulazione se non assistita e per brevi tratti.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico specialistico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Napoli Nord, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti per aver provocato, per incaute manovre chirurgiche durante l’intervento eseguito, la lesione del nervo sciatico popliteo esterno.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno, sia non patrimoniale, sia patrimoniale, patito dalla Sig.ra A.A.
La Sig.ra M.B. veniva ricoverata presso Struttura sanitaria ove le riscontravano lesioni ischemiche multiple carotidee con occlusione della carotide interna omolaterale. La Sig.ra M.B., quindi, veniva sottoposta ad intervento di stenosi carotidea + Stenting. Durante l’intervento di angioplastica si verificava una trombosi embolica dell’arteria cerebrale media di destra, con ischemia acuta cortico-sottocorticale destra, emiplagia sinistra.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Milano, riconosceva la responsabilità dei Sanitari intervenuti, sia per la scelta interventistica, sia per non aver eseguito un preventivo studio ecocolordoppler preoperatorio.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno, sia non patrimoniale, sia patrimoniale, patito dalla Sig.ra M.B., nonché con il riconoscimento in favore della danneggiata di una congrua rendita vitalizia.
La Sig.ra B.M.T. veniva ricoverato presso Struttura sanitaria ed ivi sottoposta ad intervento chirurgico di ernioplastica con protesi in rete. Il giorno successivo veniva dimessa con terapia domiciliare. Trascorsi pochi giorni, la Sig.ra B.M.T. veniva trasportata in P.S. per perdita di materiale siero-ematico dalla ferita chirurgica. Dopo i primi trattamenti, veniva nuovamente inviata a domicilio con terapia. Trascorsi ulteriori tre giorni, la paziente, era ancora una volta costretta a ricorrere al P.S. per deiscenza ed infezione della ferita chirurgica, quindi veniva nuovamente ricoverata e sottoposta ad intervento d’urgenza per flemmone della cute e sottocute con rimozione della protesi infetta. Il decorso post-operatorio era caratterizzato da un grave stato settico generalizzato che richiedeva ulteriore intervento chirurgico per evacuazione dell’ematoma infetto. Il processo infettivo risultava poi ormai irreversibile con ulteriore aggravamento delle condizioni della paziente che giungeva in breve tempo al decesso per shock settico.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico degli eredi di B.M.T., a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un Collegio di medici specialisti che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Milano, riconosceva la responsabilità della Struttura sanitaria e dei sanitari intervenuti presso la medesima, non solo per l’insufficiente sanificazione dei locali, posta la natura nosocomiale dell’infezione residuata alla paziente, bensì anche per l’imprudente e negligente approccio assistenziale e terapeutico del caso clinico. In conclusione, i CC.TT.UU. del Tribunale di Milano addebitavano la causa del decesso di B.M.T. a colpa della Struttura e dei sanitari della stessa.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno in favore degli eredi di B.M.T., sia a titolo successorio per il ristoro del danno patito dalla de cuius in vita, sia a titolo proprio per il ristoro del danno dai medesimi patito per la perdita del proprio congiunto.
La Sig.ra P.M., gravida, alla comparsa dei primi dolori, si ricovera presso Struttura sanitaria per inizio travaglio ed ivi veniva praticato un parto spontaneo. Durante le manovre di espletamento del feto, il neonato subiva la lesione del plesso brachiale.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico dei genitori del minore danneggiato, a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava giudizio innanzi il Tribunale di Salerno. In corso di causa veniva nominato un Collegio di CC.TT.UU. che accertava la responsabilità dei sanitari intervenuti al parto per non aver eseguito le manovre secondo raccomandazioni scientifiche, con il conseguente danno subito dal bambino per la lesione del plesso brachiale.
Il giudizio si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento, sia del danno, non patrimoniale e patrimoniale futuro subito dal minore, sia del danno morale e patrimoniale subito dai genitori in proprio.
La Sig.ra G.M., a seguito di metrorragia, veniva ricoverata presso Struttura sanitaria, ove veniva programmata una isteroscopia poi mai eseguita. Per il persistere della condizione emorragica, la Sig.ra G.M. veniva ricoverata nuovamente presso il medesimo nosocomio, ove veniva riscontrata una estesa massa tumorale con conseguente blocco urinario, che richiedeva procedere a nefrotomia. A poca distanza dalle dimissioni, la Sig.ra G.M. decedeva.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico degli eredi di G.M., a seguito del parere medico degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico specialistico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Salerno, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti per non aver diagnosticato tempestivamente, in occasione del primo ricovero ospedaliero della paziente, la condizione neoplastica che, quindi, al successivo controllo risultava ormai in stato avanzato. In conclusione, i CC.TT.UU. del Tribunale di Salerno addebitavano la causa della perdita di chances di maggiore sopravvivenza della Sig.ra G.M. a colpa dei Sanitari intervenuti.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno, in favore degli eredi di G.M., sia a titolo successorio per il ristoro del danno biologico patito dalla de cuius in vita, oltre a quello per perdita di chances di sopravvivenza, sia a titolo proprio per il ristoro del danno dai medesimi patito per il minor tempo trascorso con il proprio congiunto.
Il Sig. B.M. veniva ricoverato presso Struttura sanitaria ed ivi sottoposto ad intervento chirurgico per apposizione di “pace.maker”. Durante la degenza post-operatoria, a seguito di disturbi gastrici, veniva sottoposto ad un secondo intervento di laparotomia mediana xifo-ombelicale. Previe dimissioni, dopo pochi giorni, il Sig. B.M. era costretto a ricorrere in urgenza presso altra Struttura, ove veniva nuovamente operato per peritonite da perforazione gastrica. Quest’ultimo intervento non risultava risolutore, tant’è che, a distanza di pochi giorni, il Sig. B.M. dcedeva per shock settico.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, incaricato dagli eredi di B.M., a seguito del parere medico degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico specialistico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Roma, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti per non aver praticato alcuna profilassi gastrica a seguito dell’intervento eseguito, nonché per aver imprudentemente dimesso il paziente nonostante la evidente infezione della ferita chirurgica. In conclusione, i CC.TT.UU. del Tribunale di Roma addebitavano la causa del decesso di B.M. a colpa dei Sanitari intervenuti.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno, per perdita parentale, in favore di tutti gli eredi di B.M.
La Sig.ra A.A., per coxartrosi, veniva ricoverata presso Struttura sanitaria ed ivi sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi all’anca. A seguito del detto intervento, la Sig.ra A.A. residuava gravi postumi permanenti che non le consentivano la deambulazione se non assistita e per brevi tratti.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico specialistico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Napoli Nord, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti per aver provocato, per incaute manovre chirurgiche durante l’intervento eseguito, la lesione del nervo sciatico popliteo esterno.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno, sia non patrimoniale, sia patrimoniale, patito dalla Sig.ra A.A.
La Sig.ra P.M., gravida, alla comparsa dei primi dolori, si ricovera presso Struttura sanitaria per inizio travaglio ed ivi veniva praticato un parto spontaneo. Durante le manovre di espletamento del feto, il neonato subiva la lesione del plesso brachiale.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico dei genitori del minore danneggiato, a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava giudizio innanzi il Tribunale di Salerno. In corso di causa veniva nominato un Collegio di CC.TT.UU. che accertava la responsabilità dei sanitari intervenuti al parto per non aver eseguito le manovre secondo raccomandazioni scientifiche, con il conseguente danno subito dal bambino per la lesione del plesso brachiale.
Il giudizio si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento, sia del danno, non patrimoniale e patrimoniale futuro subito dal minore, sia del danno morale e patrimoniale subito dai genitori in proprio.
La Sig.ra C.I., alla prima gravidanza, a causa della rottura intempestiva delle membrane con fuoriuscita di liquido amniotico, si ricoverava presso Struttura sanitaria, ove non veniva praticato alcun monitoraggio sino al giorno successivo al ricovero, allorquando veniva eseguito un monitoraggio cardiotografico che evidenziava un distress fetale. Dopo i primi vani tentativi per un parto naturale, i sanitari decidevano per un intervento di taglio cesareo d’emergenza. Alla neonata veniva diagnosticato un arresto cardiorespiratorio, con asfissia neonatale. La diagnosi della neonata, in dimissione, evidenziava una sindrome post asfittica, con encefalopatia ipossico ischemica.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico dei genitori della minore danneggiata, a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un Collegio di specialisti che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Roma, riconosceva la responsabilità dei Sanitari intervenuti per la inadeguatezza dei controlli eseguiti prima e durante il parto, nonché per la omessa ed insufficiente assistenza e per la carenza di capacità decisionale lasciando trascorrere ore fatali per il feto, determinandone la sindrome post asfittica e l’encefalopatia ipossico ischemica, con conseguente danno psicofisico della minore.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno patito, non solo dalla neonata, comprensivo di ogni voce di danno (esistenziale, relazionale, futuro per perdita della capacità lavorativa etc.), bensì anche dai di lei genitori e da ogni altro componente familiare.
La Sig.ra A.A., per coxartrosi, veniva ricoverata presso Struttura sanitaria ed ivi sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi all’anca. A seguito del detto intervento, la Sig.ra A.A. residuava gravi postumi permanenti che non le consentivano la deambulazione se non assistita e per brevi tratti.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico specialistico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Napoli Nord, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti per aver provocato, per incaute manovre chirurgiche durante l’intervento eseguito, la lesione del nervo sciatico popliteo esterno.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno, sia non patrimoniale, sia patrimoniale, patito dalla Sig.ra A.A.
Il Sig. A.P., per la presenza di un carcinoma infiltrante, veniva sottoposto ad intervento di cistectomia radicale. A seguito di tale intervento, veniva dimesso dai Sanitari senza che si disponesse né chemioterapia, né radioterapia, né si affidasse all’oncologo onde programmare gli opportuni interventi terapeutici. Il Sig. A.P., pertanto, restava scoperto dalle indispensabili cure chemio e radioterapiche per tredici mesi, allorquando, con un esame TAC addome si riscontrava una formazione pararettale di 4 cm. Solo allora, i sanitari ritenevano dover ricorrere alla chemioterapia che, risultando ormai intempestiva, non riusciva ad arginare l’estensione del processo neoplastico con conseguente decesso del Sig. A.P.
L’avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico degli eredi di A.P., a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Milano, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti per omessa terapia, rilevando come un appropriato approccio terapeutico, post-intervento, avrebbe ridotto le possibilità di recidiva, con conseguente prolungamento della vita del paziente.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito, che si concludeva con la condanna della Struttura coinvolta ad un elevato risarcimento del danno in favore degli eredi di A.P., sia a titolo successorio per il ristoro del danno patito dal de cuius da perdita di chances di sopravvivenza, sia a titolo proprio per il ristoro del danno dai medesimi patito per il minor tempo trascorso con il proprio congiunto.
Il Sig. D.G.C.G., per episodio ischemico cerebrale, veniva ricoverato presso Struttura sanitaria ove venivano praticati i primi controlli clinici e strumentali. Quindi, a seguito dell’aggravamento delle condizioni del paziente, Quest’ultimo veniva trasferito presso Struttura ad alta specializzazione ove decedeva.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico degli eredi di D.G.C.G., a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Torre Annunziata, riconosceva la responsabilità a carico della prima Struttura ospitante, per non aver praticato un’indagine coronarografica che avrebbe manifestato la condizione clinica del paziente e avrebbe richiesto un tempestivo trasferimento presso altra Struttura di livello superiore, con conseguente probabilità di maggior vita del paziente.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito, che si concludeva con la condanna della Struttura evocata in giudizio ad un elevatissimo risarcimento del danno in favore degli eredi di D.G.C.G., sia a titolo successorio per il ristoro del danno patito dal de cuius da perdita di chances di sopravvivenza, sia a titolo proprio per il ristoro del danno dai medesimi patito per il minor tempo trascorso con il proprio congiunto.
Il Sig. B.M. veniva ricoverato presso Struttura sanitaria ed ivi sottoposto ad intervento chirurgico per apposizione di “pace.maker”. Durante la degenza post-operatoria, a seguito di disturbi gastrici, veniva sottoposto ad un secondo intervento di laparotomia mediana xifo-ombelicale. Previe dimissioni, dopo pochi giorni, il Sig. B.M. era costretto a ricorrere in urgenza presso altra Struttura, ove veniva nuovamente operato per peritonite da perforazione gastrica. Quest’ultimo intervento non risultava risolutore, tant’è che, a distanza di pochi giorni, il Sig. B.M. dcedeva per shock settico.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, incaricato dagli eredi di B.M., a seguito del parere medico degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico specialistico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Roma, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti per non aver praticato alcuna profilassi gastrica a seguito dell’intervento eseguito, nonché per aver imprudentemente dimesso il paziente nonostante la evidente infezione della ferita chirurgica. In conclusione, i CC.TT.UU. del Tribunale di Roma addebitavano la causa del decesso di B.M. a colpa dei Sanitari intervenuti.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno, per perdita parentale, in favore di tutti gli eredi di B.M.
La Sig.ra G.M., a seguito di metrorragia, veniva ricoverata presso Struttura sanitaria, ove veniva programmata una isteroscopia poi mai eseguita. Per il persistere della condizione emorragica, la Sig.ra G.M. veniva ricoverata nuovamente presso il medesimo nosocomio, ove veniva riscontrata una estesa massa tumorale con conseguente blocco urinario, che richiedeva procedere a nefrotomia. A poca distanza dalle dimissioni, la Sig.ra G.M. decedeva.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico degli eredi di G.M., a seguito del parere medico degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico specialistico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Salerno, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti per non aver diagnosticato tempestivamente, in occasione del primo ricovero ospedaliero della paziente, la condizione neoplastica che, quindi, al successivo controllo risultava ormai in stato avanzato. In conclusione, i CC.TT.UU. del Tribunale di Salerno addebitavano la causa della perdita di chances di maggiore sopravvivenza della Sig.ra G.M. a colpa dei Sanitari intervenuti.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno, in favore degli eredi di G.M., sia a titolo successorio per il ristoro del danno biologico patito dalla de cuius in vita, oltre a quello per perdita di chances di sopravvivenza, sia a titolo proprio per il ristoro del danno dai medesimi patito per il minor tempo trascorso con il proprio congiunto.
Il Sig. P.P., sofferente di arteriopatia ostruttiva agli arti inferiori, veniva ricoverato presso Struttura sanitaria ed ivi sottoposto ad intervento chirurgico di angioplastica dell’arteria iliaca. A seguito delle dimissioni, il Sig. P.P., veniva colto da ischemia acuta all’arto operato e, nonostante i solleciti del paziente, i Sanitari in precedenza intervenuti non disponevano nuovo ricovero. Il Sig. P.P., quindi, era costretto a rivolgersi ad altra Struttura sanitaria allorquando l’arto colpito risultava ormai in cancrena e, pertanto, si rendeva necessario procedere alla sua amputazione.
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Napoli, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti per non aver praticato preventivamente alcuna indagine vascolare nella fase pre-operatoria, che avrebbe certamente indotto ad una scelta interventistica diversa da quella praticata, oltre a non aver correttamente seguito il paziente nel post-operatorio.
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno, sia non patrimoniale, sia patrimoniale (anche per l’acquisto di moderni mezzi di sostegno), patito dal Sig. P.P.
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